Ieri nel
commentare la foto del sindaco e della
sua fida segretaria, immortalate sulla scala di ingresso del Comune, un assessore ha usato la frase “Non capiremo mai abbastanza quanto bene è capace di fare un sorriso”: dobbiamo
ammettere che siamo perfettamente d’accordo perché il sorriso giulivo delle Signore ci ha indotto a guardare
bene il sito del comune sperando di apprendere la buona notizia che Le rendeva così ilari.
Purtroppo non abbbiamo trovato quasi niente in quelle pagine web di un vuoto desolante e nella ricerca della buona novella ci siamo resi conto che la sezione trasparenza del sito non riporta quanto previsto dalla legge poichè non sono stati pubblicati vari documenti, previsti anche
dalla normativa anticorruzione, che RENDONO NULLI DIVERSI CONTRATTI.
Ad esempio per quanto
riguarda la segretaria non c’è traccia del provvedimento di nomina, del
curriculum vitae e dei compensi che la stessa percepisce.
Per rendere un servizio ai nostri lettori, ed anche agli amministratori del comune, pubblichiamo
un quesito rivolto all’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che
il Sindaco e la Sua Segretaria dovrebbero leggere con attenzione e poi, se ne
sono ancora capaci, continuare a sorridere…
QUESITO : Premesso
che il Comune inserisce ed aggiorna sull’apposito sito PERLA.Pa ogni
informazione relativa a consulenze e/o incarichi di natura onerosa, si chiede
se le stesse informazioni debbano obbligatoriamente essere inserite anche sul
sito “trasparenza” di questo Ente;
RISPOSTA:
Il D.Lgs. n.
33/2013, emanato in attuazione dell’art. 1, comma 35 della legge 190/2012,
nell’ambito del riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni, ha modificato, all’art. 15, le disposizioni in merito agli
Obblighi di pubblicazione relativi agli incarichi di collaborazione e
consulenza conferiti a soggetti esterni all’Amministrazione.
L’art. 15
cit. prevede l’obbligo di pubblicazione, sul sito istituzionale dell’ente,
nella sezione Amministrazione trasparente, degli estremi degli atti di
conferimento di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni per i quali è
previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, del
curriculum vitae, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato, nonché
la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica, effettuata
esclusivamente per via telematica, tramite il sito www.perlapa.gov.it., dei
relativi dati ai sensi dell’articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
In caso di
omessa pubblicazione, il contratto è nullo ed inefficace e l’eventuale pagamento
del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l’ha disposto,
e il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il
risarcimento del danno del destinatario ove ne ricorrano le condizioni.”
La pubblicazione deve essere effettuata entro
tre mesi dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi alla
cessazione dell’incarico; invece la comunicazione al Dipartimento della
funzione pubblica è semestrale. La pubblicità delle attività di prestazione di
servizi consulenziali, svolte da persona giuridica, non è invece regolata
dall’articolo 15, bensì dall’articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 (come modificato
dall’art.31 del D.Lgs. 97/2016). Le stazioni appaltanti hanno l’obbligo di
pubblicare sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione
trasparente, tutti gli atti e documenti relativi alla procedura di affidamento
(oggetto del bando, elenco degli operatori invitati a presentare offerte,
aggiudicatario, importo di aggiudicazione, ecc…). Ogni qualvolta
l’amministrazione per l’affidamento di lavori, servizi e forniture proceda in
assenza di gara pubblica, è tenuta a pubblicare la delibera a contrattare
(articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 33/2013). Resta salvo quanto previsto
dall’articolo 9-bis in materia di pubblicazione delle banche dati, gli obblighi
di pubblicità legale, e gli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50.