Oh Sindaco, vediamo se lo “scienziato” che ti suggerisce certe stupidaggini è capace di smentirmi?
Dopo il gran parlare di
questi giorni sui bandi, emanati dal Comune per assumere un responsabile del
servizio tecnico ed uno di quello amministrativo, è venuto il momento di dire
con chiarezza che, alla data odierna, l’articolo
110 comma 1 (citato nei bandi) non è applicabile perché sarebbe necessaria una preventiva
modifica dello statuto comunale e pertanto le procedure di assunzione non possono essere attuate.
Chiarito questo, ti
invito a leggere, ed a farla leggere al grande “scienziato” del titolo, una
breve spiegazione proveniente da una fonte autorevolissima in materia di servizi
comunali.
Analogo invito alla
lettura è rivolto a qualche legislatore nostrano ed al suo riferimento nella maggioranza
che governa il comune, che insieme cercano di fomentare gli oppositori per
acquisire più potere ed incassare ulteriori soldi.
Riporto il testo, che io
condivido in pieno, e sfido il Sindaco ed il suo suggeritore, che mi auguro che
non sia l’attuale segretario, a smentirmi.
"Gli incarichi
dirigenziali a contratto sono ammissibili esclusivamente per necessità
temporanee e non connesse all'ordinario svolgimento delle funzioni operative.
La Corte dei conti, Terza
sezione centrale di appello con la sentenza 21 marzo 2019, n. 54 risolve uno
dei problemi operativi (più che interpretativi) maggiormente presente negli
enti locali, restringendo il campo dell'applicazione dell'articolo 110, comma
2, del dlgs 267/2000.
Il testo unico degli enti
locali ha introdotto la possibilità di attribuire gli incarichi di direzione
delle strutture degli enti, oppure di alta specializzazione, mediante rapporti
di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore al mandato del sindaco.
L'articolo 110 regola gli incarichi a contratto mediante due distinti commi. Il
primo, esordisce stabilendo che «lo statuto può prevedere che la copertura dei
posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o
di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo
determinato». Il comma 1, quindi, regola la possibilità di coprire gli
incarichi di vertice organizzativo (sia negli enti con dirigenza, sia negli
enti privi di dirigenza); si tratta, quindi di incarichi finalizzati a coprire,
sia pure temporaneamente, posti dell'organico. Un tempo, si sarebbe detto posti
della dotazione organica; la sostanziale eliminazione della dotazione, disposta
dalla riforma Madia, induce a ritenere che l'articolo 110, comma 1, del Tuel,
consenta di coprire i fabbisogni programmati dall'ente per gli incarichi di
vertice, appunto mediante contratti a termine (sempre che il nuovo sistema dei
fabbisogni consenta realmente di farvi fronte con rapporti di lavoro non
stabili).
Il comma 2 dell'articolo
110, invece, dispone che «il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i
criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della
dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte
specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da
ricoprire», prevedendo, per gli enti privi di dirigenti, che il regolamento
fissa «i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al
di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe
presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti,
alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i
requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire».
Il comma 2 dell'articolo
110 si riferisce con chiarezza, dunque, ad incarichi al di fuori della
dotazione organica: oggi si direbbe al di fuori della pianificazione dei
fabbisogni stabili dell'ente.
Per molte amministrazioni
locali la differenza che intercorre tra il comma 1 e il comma 2 dell'articolo
110 non è chiara; col risultato di considerare le due distinte tipologie di
incarico come equivalenti tra loro.
La Terza sezione centrale
d'appello spiega, invece, perché si tratta di tipologie di rapporti di lavoro a
contratto ben distinte tra loro, citando la Cassazione Sezione Lavoro, che con
sentenza 26 gennaio 2015, n. 849. Spiega la Corte dei conti che secondo la Cassazione
gli incarichi regolati dal comma 1 riguardano «funzioni stabili dell'ente,
previste nell'organigramma e nel funzionigramma»; mentre gli incarichi regolati
dal comma 2 «riguardano, invece, «esigenze gestionali straordinarie, che
giustificano la necessità di affidare temporaneamente funzioni, anche
dirigenziali, oltre la previsione della pianta organica».
Le due fattispecie,
quindi, non sono affatto equivalenti. Il comma 1 consente di coprire (purché
ricorrano tutti gli altri presupposti indicati anche dall'articolo 19, comma 6,
del d.lgs 165/2001) il vertice di una struttura organizzativa stabile, che
svolga ordinariamente le funzioni specifiche dell'ente. Il comma 2, invece,
permette di creare strutture organizzative temporanee, non connesse alle ordinarie
funzioni, e di conseguenza di preporre un dirigente o responsabile di servizio
ulteriore (nei limiti percentuali previsti) rispetto a quelli indicati dai
fabbisogni.
Per esempio, quindi, con
l'articolo 110, comma 2, del d.lgs 267/2000 non è legittimo assegnare incarichi
come quello di responsabile degli uffici finanziari, oppure di comandante del
corpo di polizia municipale o, ancora, di vertice di uffici tecnici competenti
in tema di urbanistica, lavori pubblici o ambiente.
L'articolo 110, comma 2,
può essere evocato solo laddove l'ente possa gestire funzioni non tipiche e
temporanee: un esempio potrebbe essere l'allestimento di una struttura
gestionale chiamata a svolgere funzioni connesse ad un progetto finanziato dai
Fondi strutturali Ue o da norme particolari e speciali, chiamato a cogliere
specifici risultati e ad essere chiuso, una volta concluse e rendicontate le
attività."