Signor Segretario sul diniego alla visione del Brogliaccio delle delibere ha torto marcio così come su altre interpretazioni “fantasiose” delle leggi



Signor Segretario
La semplice frequenza della stanza del Sindaco (nei pomeriggi di chiusura al pubblico e quindi senza possibilità di interloquire con i decollaturesi per come capita normalmente ai vari segretari in tutti i comuni d’Italia) deve averla convinta di essere venuto in un paese di ignoranti da trattare, dall’alto della sua preparazione giuridica, come semplice volgo incolto.
Le posso assicurare, anche sulla base di un colloquio avuto con lei (nel corso del quale si è abbandonato ad alcune particolari ed astruse interpretazioni di leggi, da noi assolutamente non condivise), che ha sbagliato nel farsi un tale giudizio e ad assumere un comportamento autoritario che l’ha portata recentemente, fra l’altro, a negare l’accesso al Brogliaccio della Giunta ad un consigliere comunale.
A proposito della possibilità di accesso al brogliaccio le rispondiamo con un parere della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, che magari lei liquiderà con sufficienza per come ha già fatto su un parere pubblicato in home page del sito ufficiale dell’Associazione Nazionale dei Segretari Comunali e riferito alle assunzioni con art.110 del Testo Unico Enti Locali, e l’invitiamo per l’ulteriore periodo, che auguriamo breve, che lei resterà ancora in comune a mantenere un atteggiamento rispettoso verso gli abitanti di un paese che in questi mesi le avrà pagato uno stipendio, del quale siamo curiosi di conoscere l’importo visto che non è stato pubblicato né l’incarico e né la determina di liquidazione.  
Premettiamo la definizione e le funzioni della commissione ripresi dal sito ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
 “Le funzioni della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
Che cos'è la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi?
La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi è stata istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel 1991 a seguito dell'entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo. E' l'organismo preposto alla vigilanza sull'attuazione del principio della piena conoscibilità e trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, al quale possono rivolgersi privati cittadini e pubbliche amministrazioni. La legge 11 febbraio 2005 n. 15, di modifica ed integrazione della legge generale, ha conferito maggiore incisività al ruolo della Commissione, accrescendone le funzioni ed attribuendole nuovi poteri.”
(fonte : sito ufficiale della Commissione presso il Consiglio dei Ministri  amministrativi http://www.commissioneaccesso.it/it/la-commissione/funzioni/)

Accesso del Consigliere comunale al brogliaccio delle sedute di giunta (Roma, 27 marzo 2013)
FATTO Il ricorrente riferisce di aver presentato istanza di accesso, nella qualità di consigliere comunale presso il Comune resistente, al brogliaccio delle sedute di Giunta dal 1 gennaio al 27 dicembre 2012, ritenendo la conoscenza di tale documentazione funzionale allo svolgimento del proprio mandato ai sensi dell’art. 43, d. lgs. n. 267/2000. I
l Comune resistente, con provvedimento del 6 febbraio u.s., ha negato l’accesso ritenendo il brogliaccio domandato non rientrante nella nozione di documento amministrativo.
Contro tale diniego in data 2 marzo il Sig. … ha depositato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l’accoglimento.
DIRITTO Sul ricorso presentato dal Sig…., preliminarmente la Commissione si dichiara competente in quanto, pur essendo l’amministrazione resistente un ente locale, non risultando istituito il difensore civico né a livello provinciale né a livello regionale, la competenza si radica in via sussidiaria in capo alla scrivente. Ciò premesso, oggetto dell’impugnativa è il diniego di accesso al brogliaccio delle sedute di Giunta del Comune di… .
L’amministrazione ha negato l’accesso sostenendo, confortato dalla giurisprudenza amministrativa, che il brogliaccio in questione non rientra nella nozione di documento amministrativo.
La scrivente Commissione è di diverso avviso. Il brogliaccio è un documento in cui vengono sinteticamente riportate, ad uso interno, le attività compiute in sede di giunta. Esso è quindi sicuramente un atto accessibile, dato che ai sensi dell’art. 22, c. 11, lett. d), della legge n. 241/90 anche gli atti interni rientrano nel concetto di “documento amministrativo”, indipendentemente dalla loro eventuale idoneità probatoria. Ciò premesso è indubbio che i consiglieri comunali possano accedere a tale documento, tenuto conto che ai sensi degli artt. 10 e 43 del decreto legislativo n. 267/90, essi hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali non solo il libero e incondizionato accesso ai documenti amministrativi comunali ma anche tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato, che è quello di controllare l’attività degli organi istituzionali del Comune. Di conseguenza, salvo espressa eccezione di legge, ai consiglieri comunali non può essere opposto alcun divieto, determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo alla loro funzione.
Per i motivi su esposti il ricorso merita di essere accolto.
PQM La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.
Parere consultabile sul sito ufficiale della Commissione Per l’accesso ai Documenti Ammnistrativi all’indirizzo : http://www.commissioneaccesso.it/media/52973/enti%20locali%20-%20consiglieri%20comunali.pdf

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