Signor Segretario
La semplice frequenza della stanza del Sindaco (nei pomeriggi
di chiusura al pubblico e quindi senza possibilità di interloquire con i
decollaturesi per come capita normalmente ai vari segretari in tutti i comuni d’Italia)
deve averla convinta di essere venuto in un paese di ignoranti da trattare,
dall’alto della sua preparazione giuridica, come semplice volgo incolto.
Le posso assicurare, anche sulla base di un colloquio avuto
con lei (nel corso del quale si è abbandonato ad alcune particolari ed astruse interpretazioni
di leggi, da noi assolutamente non condivise), che ha sbagliato nel farsi un tale giudizio e
ad assumere un comportamento autoritario che l’ha portata recentemente, fra l’altro,
a negare l’accesso al Brogliaccio della Giunta ad un consigliere comunale.
A proposito della possibilità di accesso al brogliaccio le
rispondiamo con un parere della Commissione per l’accesso ai documenti
amministrativi, che magari lei liquiderà con sufficienza per come ha già fatto
su un parere pubblicato in home page del sito ufficiale dell’Associazione
Nazionale dei Segretari Comunali e riferito alle assunzioni con art.110 del
Testo Unico Enti Locali, e l’invitiamo per l’ulteriore periodo, che auguriamo breve, che lei resterà ancora in comune a mantenere un atteggiamento rispettoso verso gli abitanti di un paese che in
questi mesi le avrà pagato uno stipendio, del quale siamo curiosi di conoscere
l’importo visto che non è stato pubblicato né l’incarico e né la determina di
liquidazione.
Premettiamo la definizione e le
funzioni della commissione ripresi dal sito ufficiale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri
“Le funzioni della Commissione per
l'accesso ai documenti amministrativi
Che cos'è la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi?
La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi è stata
istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel 1991 a seguito
dell'entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento
amministrativo. E' l'organismo preposto alla vigilanza sull'attuazione del
principio della piena conoscibilità e trasparenza dell'attività della pubblica
amministrazione, al quale possono rivolgersi privati cittadini e pubbliche
amministrazioni. La legge 11 febbraio 2005 n. 15, di modifica ed integrazione
della legge generale, ha conferito maggiore incisività al ruolo della
Commissione, accrescendone le funzioni ed attribuendole nuovi poteri.”
(fonte : sito ufficiale della Commissione presso il Consiglio
dei Ministri amministrativi http://www.commissioneaccesso.it/it/la-commissione/funzioni/)
Accesso del Consigliere comunale al brogliaccio delle sedute di giunta
(Roma, 27 marzo 2013)
FATTO Il ricorrente riferisce di aver presentato istanza di accesso,
nella qualità di consigliere comunale presso il Comune resistente, al
brogliaccio delle sedute di Giunta dal 1 gennaio al 27 dicembre 2012, ritenendo
la conoscenza di tale documentazione funzionale allo svolgimento del proprio
mandato ai sensi dell’art. 43, d. lgs. n. 267/2000. I
l Comune resistente, con provvedimento del 6 febbraio u.s., ha negato
l’accesso ritenendo il brogliaccio domandato non rientrante nella nozione di
documento amministrativo.
Contro tale diniego in data 2 marzo il Sig. … ha depositato ricorso alla
scrivente Commissione chiedendone l’accoglimento.
DIRITTO Sul ricorso presentato dal Sig…., preliminarmente la Commissione
si dichiara competente in quanto, pur essendo l’amministrazione resistente un
ente locale, non risultando istituito il difensore civico né a livello provinciale
né a livello regionale, la competenza si radica in via sussidiaria in capo alla
scrivente. Ciò premesso, oggetto dell’impugnativa è il diniego di accesso al
brogliaccio delle sedute di Giunta del Comune di… .
L’amministrazione ha negato l’accesso sostenendo, confortato dalla
giurisprudenza amministrativa, che il brogliaccio in questione non rientra
nella nozione di documento amministrativo.
La scrivente Commissione è di diverso avviso. Il brogliaccio è un
documento in cui vengono sinteticamente riportate, ad uso interno, le attività
compiute in sede di giunta. Esso è quindi sicuramente un atto accessibile, dato
che ai sensi dell’art. 22, c. 11, lett. d), della legge n. 241/90 anche gli
atti interni rientrano nel concetto di “documento amministrativo”, indipendentemente
dalla loro eventuale idoneità probatoria. Ciò premesso è indubbio che i
consiglieri comunali possano accedere a tale documento, tenuto conto che ai
sensi degli artt. 10 e 43 del decreto legislativo n. 267/90, essi hanno diritto
di ottenere dagli uffici comunali non solo il libero e incondizionato accesso
ai documenti amministrativi comunali ma anche tutte le notizie e le
informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato, che
è quello di controllare l’attività degli organi istituzionali del Comune. Di
conseguenza, salvo espressa eccezione di legge, ai consiglieri comunali non può
essere opposto alcun divieto, determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo
alla loro funzione.
Per i motivi su esposti il ricorso merita di essere accolto.
PQM La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita
l’amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni
svolte.
Parere consultabile sul sito ufficiale della Commissione Per
l’accesso ai Documenti Ammnistrativi all’indirizzo : http://www.commissioneaccesso.it/media/52973/enti%20locali%20-%20consiglieri%20comunali.pdf