Firme false nella delibera: Sindaco era meglio utilizzare l'intelligenza artificiale invece della stupidità naturale di qualche tuo suggeritore


Nei fumetti degli anni 60 del secolo scorso i tre gemelli  Qui Quo e Qua per ogni problema avevano il “Manuale delle Giovani Marmotte” che aiutava a risolvere ogni difficoltà.

Agli sprovveduti amministratori del Comune, dopo errori sopra errori e rimedi peggiori del male, ci sentiamo di proporre l’uso del nuovo manuale: l’Intelligenza artificiale.

Abbiamo rivolto all’intelligenza artificiale delle domande su come dovrebbero comportarsi il Sindaco e Il Segretario Comunale di un comune alle prese con una segnalazione di possibili firme false in una delibera ed il risultato è stato il seguente:

Domanda

Cosa deve fare il Sindaco di un comune al quale viene segnalato che in una delibera di giunta le firme del segretario sono false?

Risposta dell’AI: Il Sindaco, in quanto Pubblico Ufficiale, ha l'obbligo giuridico di denunciare immediatamente il fatto all'Autorità Giudiziaria (Procura della Repubblica), avviare un'indagine interna chiedendo chiarimenti ai soggetti coinvolti e disporre la sospensione cautelativa e la revoca della pubblicazione della delibera viziata sull'Albo Pretorio

I passaggi e gli adempimenti previsti dalla legge si articolano nei punti seguenti:

1. Obbligo di Denuncia

La delibera di giunta è un atto pubblico. Il sospetto di una firma apocrifa (falsa) del Segretario Comunale configura l'ipotesi di reato di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 del Codice Penale). Il Sindaco, avendone notizia nell'esercizio delle proprie funzioni, ha l'obbligo di inoltrare un formale esposto/denuncia alla Procura della Repubblica competente per territorio (in questo caso, presso il Tribunale di Catanzaro).

2. Segnalazione alla Prefettura

Trattandosi di un'irregolarità gravissima che coinvolge la regolarità degli atti dell'Ente e la figura del Segretario Comunale (dipendente del Ministero dell'Interno), il Sindaco è tenuto a informare tempestivamente anche il Prefetto della Provincia di Catanzaro.

3. Sospensione e Autotutela dell'Atto

In attesa che l'Autorità Giudiziaria accerti i fatti, il Sindaco, insieme alla Giunta, deve adottare un provvedimento in autotutela per sospendere l'efficacia della delibera e ritirarla o correggerla. Gli atti amministrativi nulli o gravemente viziati possono essere annullati o revocati dall'amministrazione stessa per tutelare la legalità.

4. Accertamenti Interni e Provvedimenti Disciplinari

Il Sindaco deve:

  • Richiedere una relazione scritta al Segretario Comunale in merito alla veridicità o meno delle firme apposte.
  • Se la falsificazione dovesse essere accertata e risultare interna all'ente, avviare un procedimento disciplinare a carico dei responsabili e le opportune azioni di responsabilità amministrativa dinanzi alla Corte dei Conti per il danno d'immagine e patrimoniale arrecato al Comune.

Il mancato adempimento dell'obbligo di denuncia da parte del Sindaco farebbe scattare a sua volta il reato di omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale (art. 361 del Codice Penale).

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La successiva domanda ha riguardato il comportamento del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in caso di segnalazione di firme false su una delibera ed il risultato è stato il seguente:   

Domanda

Cosa deve fare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) al quale viene segnalato che in una delibera di giunta le firme del segretario potrebbero essere false

 

Risposta : Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) che scopre una delibera o un altro atto amministrativo con firma falsa deve immediatamente denunciare l'accusa alle autorità competenti (Procura della Repubblica o Carabinieri/Polizia) e segnalare l'accaduto all'Autorità Nazionale Anticorruzione tramite la piattaforma ufficiale ANAC Whistleblowing.

La falsificazione di un atto pubblico (come nel caso di una delibera) integra gravi fattispecie di reato (es. falso materiale commesso da pubblico ufficiale o falsità ideologica) e impone azioni tempestive e obbligatorie:

1. Attivazione dell'obbligo di denuncia

In quanto pubblico ufficiale, il RPCT ha l'obbligo giuridico di denunciare immediatamente la notizia di reato all'Autorità Giudiziaria. La segnalazione deve essere circostanziata e corredata di tutti i documenti probatori a disposizione (tra cui l'atto viziato).

2. Segnalazione interna e all'ANAC

L'illecito deve essere portato a conoscenza dei vertici dell'Ente (es. il Segretario Generale e l'Organo di Indirizzo) per gli immediati provvedimenti amministrativi in autotutela. Inoltre, la condotta configura un rischio corruttivo e di trasparenza, quindi deve essere notificata anche all'ANAC.

3. I provvedimenti dell'Ente in autotutela

L'Ente deve procedere con l'annullamento o la revoca in autotutela dell'atto viziato, ripristinando la legalità violata e adottando le misure necessarie per evitare che l'atto produca effetti giuridici illegittimi.

4. Avvio di procedimenti disciplinari

Presso l'Ente deve essere attivato un procedimento disciplinare a carico del responsabile della falsificazione, tutelando nel contempo l'identità del segnalante (o dello stesso RPCT che ha rilevato l'anomalia) attraverso le tutele previste dalla normativa sul whistleblowing.

Conclusioni

Le risposte hanno qualche imperfezione ma in entrambi i casi non compare fra le cose da fare l’arrabbiarsi con Gigi De Grazia e Mario Perri al contrario di quello che hanno fatto gli amministratori, forse perché consigliati da qualcuno dotato di grande stupidità naturale.

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